domenica 3 maggio 2009
Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 2 aprile 2009.
Decisione relativa alla presa in carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia - residenza abituale del minore - competenza.
La Corte ha stabilito che rientra nella nozione di «materie civili», ai sensi dell´art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all´esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, una decisione che ordina la presa in carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, quando tale decisione è stata adottata nell´ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.
La nozione di «residenza abituale», ai sensi dell´art. 8, n. 1, del citato regolamento deve essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. Compete al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie.
Infine, è stato chiarito che un giudice nazionale può disporre un provvedimento cautelare, come la presa in carico di minori, ai sensi dell´art. 20 del regolamento cit., qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: tale provvedimento deve essere urgente; deve essere adottato rispetto a persone presenti nello Stato membro di cui trattasi, e deve essere provvisorio.